Art. 15.
                            Atti vietati
  1. Su tutte le strade e loro pertinenze e' vietato:
    a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni  e  gli
impianti  che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od
occupare la piattaforma e le pertinenze o creare  comunque  stati  di
pericolo per la circolazione;
    b)  danneggiare,  spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica
stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
    c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi  laterali  e
nelle relative opere di raccolta e di scarico;
    d)  impedire  il libero deflusso delle acque che si scaricano sui
terreni sottostanti;
    e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali  con
l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
    f)  gettare  o  depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie,
insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
    g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote
dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
    h) scaricare, senza  regolare  concessione,  nei  fossi  e  nelle
cunette  materiali  o  cose  di qualsiasi genere o incanalare in essi
acque di qualunque natura;
    i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
  2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere (( a),
b) e g) )) , e' soggetto alla sanzione amministrativa  del  pagamento
di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
  3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere (( c),
d)  ,  e), f), h) ed i) )) , e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
  4. Dalle violazioni di cui ai commi 2  e  3  consegue  la  sanzione
amministrativa  accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese,  secondo  le  norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.