Art. 16 (a).
       Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilita'
             nelle intersezioni fuori dei centri abitati
  1. Ai proprietari o aventi diritto  dei  fondi  confinanti  con  le
proprieta' stradali fuori dei centri abitati e' vietato:
    a)  aprire  canali,  fossi  ed eseguire qualunque escavazione nei
terreni laterali alle strade;
(( b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, ))
(( edificazioni di qualsiasi tipo e materiale; ))                  ))
    c) impiantare alberi  lateralmente  alle  strade,  siepi  vive  o
piantagioni ovvero recinzioni.
(( Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti         ))
(( indicati, alla classificazione di cui all'art. 2, comma 2,      ))
(( nonche' alle strade vicinali, determina le distanze dal confine ))
(( stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra,          ))
(( prevedendo, altresi', una particolare disciplina per le aree    ))
(( fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come         ))
(( edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici.        ))
(( Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli artt. 892 e  ))
(( 893 del codice civile )) (b) .                                  ))
  2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di
rispetto  indicate  nel  comma  1, lettere b) e c), devesi aggiungere
l'area di visibilita' determinata dal triangolo avente due lati sugli
allineamenti delimitanti le  fasce  di  rispetto,  la  cui  lunghezza
misurata  a  partire  dal  punto  di  intersezione degli allineamenti
stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e
il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
  3. In corrispondenza e all'interno degli  svincoli  e'  vietata  la
costruzione  di  ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di
rispetto da associare alle rampe esterne devono essere  quelle  rela-
tive  alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si
intersecano.
  4. Chiunque viola le  disposizioni  del  presente  articolo  e  del
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
  5.  La  violazione  delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della  violazione
stessa  del  ripristino  dei luoghi a proprie spese, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 11 del D.Lgs. n. 360/1993.
             (b)  Il testo degli artt. 892 e 893 del codice civile e'
          il seguente:
            "Art. 892 (Distanze per gli alberi). - Chi vuol  piantare
          alberi   presso  il  confine  deve  osservare  le  distanze
          stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali.
          Se gli  uni  e  gli  altri  non  dispongono  devono  essere
          osservate le seguenti distanze dal confine:
              1)  tre  metri  per  gli alberi di alto fusto. Rispetto
          alle distanze, si considerano alberi di alto  fusto  quelli
          il  cui  fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza
          notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i  pini,
          i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
              2)  un  metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto.
          Sono reputati tali quelli il cui fusto,  sorto  ad  altezza
          non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
              3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive,
          le  piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e
          mezzo.
             La distanza deve essere pero' di un  metro,  qualora  le
          siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili
          che  si  recidono  periodicamente vicino al ceppo, e di due
          metri per le siepi di robinie.
             La distanza si misura dalla linea del confine alla  base
          esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione,
          o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
             Le  distanze  anzidette  non  si devono osservare se sul
          confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purche'
          le piante  siano  tenute  ad  altezza  che  non  ecceda  la
          sommita' del muro".
             "Art.  893  (Alberi  presso strade, canali e sul confine
          dei boschi). - Per gli alberi che nascono o si piantano nei
          boschi, sul confine con terreni non boschivi,  o  lungo  le
          strade  o le sponde dei canali, si osservano trattandosi di
          boschi,  canali  e  strade   di   proprieta'   privata,   i
          regolamenti  e,  in  mancanza, gli usi locali. Se gli uni e
          gli  altri  non  dispongono,  si  osservano   le   distanze
          prescritte dall'articolo precedente".