Art. 17.
       Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati
  1.  Fuori  dei  centri  abitati,  all'interno  delle  curve  devesi
assicurare,  fuori della proprieta' stradale, una fascia di rispetto,
inibita  a  qualsiasi  tipo  di  costruzione,   di   recinzione,   di
piantagione,   di  deposito,  osservando  le  norme  determinate  dal
regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura.
  2. All'esterno delle  curve  si  osservano  le  fasce  di  rispetto
stabilite per le strade in rettilineo.
  3.  Chiunque  viola  le  disposizioni  del  presente articolo e del
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
  4. La violazione delle suddette disposizioni  importa  la  sanzione
amministrativa  accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese,  secondo  le  norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.