Art. 18.
     Fasce di rispetto ed aree di visibilita' nei centri abitati
  1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni,  ricostruzioni  ed
ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal
confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle in-
dicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade.
  2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di
rispetto indicate nel comma 1 devesi aggiungere l'area di visibilita'
determinata   dal   triangolo  avente  due  lati  sugli  allineamenti
delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire
dal punto di intersezione  degli  allineamenti  stessi  sia  pari  al
doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di
strada,  e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti
estremi.
  3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati e'
vietata la costruzione di ogni  genere  di  manufatti  in  elevazione
all'interno  dell'area  di intersezione che pregiudichino, a giudizio
dell'ente proprietario, la funzionalita' dell'intersezione  stessa  e
le  fasce  di  rispetto da associare alle rampe esterne devono essere
quelle relative alla categoria di strada  di  minore  importanza  tra
quelle che si intersecano.
  4.  Le  recinzioni  e  le piantagioni dovranno essere realizzate in
conformita' ai  piani  urbanistici  e  di  traffico  e  non  dovranno
comunque  ostacolare  o  ridurre,  a  giudizio dell'ente proprietario
della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza
della circolazione.
  5. Chiunque viola le  disposizioni  del  presente  articolo  e  del
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
  6.  La  violazione  delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della  violazione
stessa  del  ripristino  dei luoghi a proprie spese, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.