Art. 19.
                 Distanze di sicurezza dalle strade
  1. La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di  tiri
a  segno, di opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi
infiammabili, di cave coltivate mediante l'uso di esplosivo,  nonche'
di  stabilimenti  che  interessino  comunque la sicurezza o la salute
pubblica o la regolarita' della circolazione stradale,  e'  stabilita
dalle  relative  disposizioni  di  legge  e,  in difetto di esse, dal
prefetto, previo parere tecnico degli enti proprietari della strada e
dei vigili del fuoco.
  2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
unmilione a lire quattromilioni.
  3.  La  violazione  delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della  violazione
stessa  del  ripristino  dei luoghi a proprie spese, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.