Art. 23 (a).
               Pubblicita' sulle strade e sui veicoli
  1. Lungo le strade o in vista di esse e' vietato collocare insegne,
cartelli, manifesti, impianti  di  pubblicita'  o  propaganda,  segni
orizzontali  reclamistici,  sorgenti  luminose,  visibili dai veicoli
transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori,  disegno
e   ubicazione  possono  ingenerare  confusione  con  la  segnaletica
stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne
la visibilita' o l'efficacia, ovvero arrecare  disturbo  visivo  agli
utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo
per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non
devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione
delle  persone  invalide.  Sono,  altresi',  vietati i cartelli e gli
altri mezzi  pubblicitari  rifrangenti,  nonche'  le  sorgenti  e  le
pubblicita'  luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole
di traffico delle intersezioni canalizzate  e'  vietata  la  posa  di
qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
  2.  ((  E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie
luminose sui veicoli. E'  consentita  quella  di  scritte  o  insegne
pubblicitarie  rifrangenti  )) nei limiti e alle condizioni stabiliti
dal regolamento, purche' sia escluso ogni rischio di abbagliamento  o
di  distrazione  dell'attenzione  nella  guida per i conducenti degli
altri veicoli.
  3.  Lungo  le  strade,  nell'ambito  e  in  prossimita'  di  luoghi
sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o
di  edifici  o di luoghi di interesse storico o artistico, e' vietato
collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.
  4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari  lungo
le   strade  o  in  vista  di  esse  e'  soggetta  in  ogni  caso  ad
autorizzazione da  parte  dell'ente  proprietario  della  strada  nel
rispetto  delle  presenti  norme.  Nell'interno dei centri abitati la
competenza e' dei comuni, salvo  il  preventivo  nulla  osta  tecnico
dell'ente  proprietario  se  la  strada e' statale, (( regionale )) o
provinciale.
  5. Quando i cartelli e gli altri mezzi  pubblicitari  collocati  su
una  strada  sono  visibili  da  un'altra strada appartenente ad ente
diverso, l'autorizzazione e' subordinata al preventivo nulla osta  di
quest'ultimo.  I  cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo
le  sedi  ferroviarie,  quando  siano  visibili  dalla  strada,  sono
soggetti   alle   disposizioni   del  presente  articolo  e  la  loro
collocazione viene autorizzata dalle  Ferrovie  dello  Stato,  previo
nulla osta dell'ente proprietario della strada.
  6.  Il  regolamento  stabilisce  le  norme  per  le  dimensioni, le
caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade,
le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento
di carburante. (( Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle
strade di tipo E) ed F), per  ragioni  di  interesse  generale  o  di
ordine  tecnico, i comuni hanno la facolta' di concedere deroghe alle
norme  relative  alle  distanze  minime  per  il  posizionamento  dei
cartelli  e  degli  altri  mezzi  pubblicitari,  nel  rispetto  delle
esigenze di sicurezza della circolazione stradale )) .
  7. E' vietata qualsiasi forma di pubblicita' lungo e in vista degli
itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane
principali  e  relativi  accessi.  Su  dette  strade e' consentita la
pubblicita'  nelle  aree  di  servizio  o  di  parcheggio   solo   se
autorizzata  dall'ente  proprietario  e  sempre  che non sia visibile
dalle  stesse.  Sono  consentiti  i  cartelli  indicanti  servizi   o
indicazioni  agli  utenti  purche' autorizzati dall'ente proprietario
delle strade.
  8. E' parimenti vietata la pubblicita', relativa ai  veicoli  sotto
qualsiasi  forma,  che  abbia  un  contenuto,  significato  o fine in
contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice.
(( La pubblicita' fonica  sulle  strade  e'  consentita  agli  utenti
autorizzati  e  nelle  forme  stabilite  dal  regolamento. Nei centri
abitati per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla
a determinate ore od a particolari periodi dell'anno. ))
  9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicita'
attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede
il regolamento di esecuzione.
  10. Il Ministro  dei  lavori  pubblici  puo'  impartire  agli  enti
proprietari   delle   strade   direttive   per  l'applicazione  delle
disposizioni  del  presente  articolo  e  di  quelle  attuative   del
regolamento, nonche' disporre, a mezzo di propri organi, il controllo
dell'osservanza delle disposizioni stesse.
  11.  Chiunque  viola le disposizioni del presente articolo e quelle
del  regolamento  e'  soggetto  alla  sanzione   amministrativa   del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
  12.   Chiunque   non   osserva   le   prescrizioni  indicate  nelle
autorizzazioni  previste  dal  presente  articolo  e'  soggetto  alla
sanzione   amministrativa   del   pagamento  di  una  somma  da  lire
duecentomila a lire ottocentomila.
  13. Dalle violazioni suddette consegue la  sanzione  amministrativa
accessoria  dell'obbligo  a  carico  dell'autore e a proprie spese di
rimuovere tutte le opere, cartelli,  manifesti  ed  ogni  impianto  e
forma  di  pubblicita',  secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI. Quando la rimozione importa la necessita' di  entrare  nel
fondo  altrui,  la  rimozione  non puo' avvenire se non dopo quindici
giorni dalla diffida notificata dall'ente proprietario  della  strada
al terzo.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 13 del D.Lgs. n. 360/1993.