Art. 25.
             Attraversamenti ed uso della sede stradale
  1. Non possono  essere  effettuati,  senza  preventiva  concessione
dell'ente  proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e
relative pertinenze con  corsi  d'acqua,  condutture  idriche,  linee
elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo,
sottopassi  e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti,
serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere,  che
possono  comunque interessare la proprieta' stradale. Le opere di cui
sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate  in  modo  tale
che il loro uso e la loro manutenzione non intralcino la circolazione
dei  veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilita' dalle fasce di
pertinenza della strada.
  2. Le concessioni sono rilasciate  soltanto  in  caso  di  assoluta
necessita',  previo accertamento tecnico dell'autorita' competente di
cui all'art. 26.
  3. I cassonetti per  la  raccolta  dei  rifiuti  solidi  urbani  di
qualsiasi  tipo  e  natura  devono  essere  collocati  in modo da non
arrecare pericolo od intralcio alla circolazione.
  4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e  l'uso
della sede stradale.
  5.  Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel
comma 1 o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza  concessione
e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire unmilione a lire quattromilioni.
  6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella  concessione
o   nelle   norme   del   regolamento   e'   soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire  cinquecentomila  a
lire duemilioni.
  7.   La  violazione  prevista  dal  comma  5  importa  la  sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo, a  carico  dell'autore  della
violazione  ed  a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente
realizzate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
  8.  La  violazione  prevista  dal  comma  6  importa  la   sanzione
amministrativa  accessoria  della  sospensione di ogni attivita' fino
all'attuazione successiva  delle  prescrizioni  violate,  secondo  le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.