Art. 29.
                         Piantagioni e siepi
  1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere  le  siepi
in  modo  da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e
di tagliare i rami delle piante che si protendono  oltre  il  confine
stradale  e  che  nascondono  la  segnaletica  o che ne compromettono
comunque  la  leggibilita'  dalla  distanza   e   dalla   angolazione
necessarie.
  2.  Qualora  per  effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa
vengano a cadere  sul  piano  stradale  alberi  piantati  in  terreni
laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario
di essi e' tenuto a rimuoverli nel piu' breve tempo possibile.
  3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila.
  4.  Alla  violazione  delle  precedenti  disposizioni  consegue  la
sanzione  amministrativa  accessoria dell'obbligo, per l'autore della
stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle
opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.