Art. 31.
                       Manutenzione delle ripe
  1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi  laterali  alle
strade,  sia  a  valle  che  a monte delle medesime, in stato tale da
impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi  comprese  le
opere  di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno,
l'ingombro  delle  pertinenze  e  della  sede  stradale  in  modo  da
prevenire  la  caduta  di  massi  o  di altro materiale sulla strada.
Devono altresi' realizzare, ove occorrono,  le  necessarie  opere  di
mantenimento  ed evitare di eseguire interventi che possono causare i
predetti eventi.
  2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
duecentomila a lire ottocentomila.
  3.  La  violazione  suddetta  importa  a  carico  dell'autore della
violazione la sanzione amministrativa accessoria  del  ripristino,  a
proprie  spese,  dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.