Art. 11. Prodotti assoggettati ad accisa gia' immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati 1. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l'accisa e' dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati. 2. Si considerano acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati dai privati entro i seguenti quantitativi: a) sigarette, 800 pezzi; b) sigaretti (di peso non superiore a 3 g/pezzo), 400 pezzi; c) sigari, 200 pezzi; d) tabacco da fumo, 1 kg; e) bevande spiritose, 10 litri; f) prodotti intermedi, 20 litri; g) vino (di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante), 90 litri; h) birra, 110 litri. 3. I prodotti acquistati e trasportati in quantita' superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all'articolo 10. Questa disposizione si applica nel caso di oli minerali trasportati dai privati o per loro conto con modalita' di trasporto atipico. E' considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dal serbatoio di alimentazione o dall'eventuale bidone di scorta, di capacita' non superiore a 10 litri, nonche' il trasporto di oli minerali destinati al riscaldamento effettuato con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate da operatori professionali.