Art. 13.
               Prodotti muniti di contrassegno fiscale
  1. I prodotti destinati ad essere immessi in consumo nel territorio
nazionale  devono  essere  muniti di contrassegni fiscali nei casi in
cui questi sono prescritti.
  2. I contrassegni fiscali sono messi a disposizione dei  depositari
autorizzati  degli  altri  Stati  membri  tramite  il  rappresentante
fiscale con le stesse modalita' stabilite per i depositari nazionali.
  3.  La  circolazione  intracomunitaria  dei  prodotti   muniti   di
contrassegno   fiscale   avviene  con  l'osservanza  delle  modalita'
previste dall'articolo 6.