Art. 15.
                              Esenzioni
  1.  I  prodotti  soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della
stessa quando sono destinati:
    a) ad essere forniti  nel  quadro  di  relazioni  diplomatiche  o
consolari;
    b)  ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di
dette organizzazioni, nei limiti ed  alle  condizioni  fissate  dalle
relative convenzioni o accordi;
(( c) alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte           ))
(( contraente del trattato del Nord Atlantico ed a quelle          ))
(( nazionali inquadrate in ambito NATO, nonche' alle forze armate  ))
(( di cui all'articolo 1 della decisione 90/640/CEE del Consiglio, ))
(( del 3 dicembre 1990    (a),    per gli usi consentiti;          ))
    d)  ad  essere  consumati  nel quadro di un accordo stipulato con
Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che  consenta  per  i
medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.
  2.  Le  esenzioni  di cui al comma 1 si applicano alle condizioni e
con le modalita' stabilite dalla normativa nazionale  fino  a  quando
non   sara'  adottata  una  normativa  fiscale  uniforme  nell'ambito
comunitario. La  stipula  di  accordi  che  prevedano  esenzioni  dai
diritti   di  accisa  deve  essere  preventivamente  autorizzata  dal
Consiglio della Comunita' economica europea, con  l'osservanza  della
procedura all'uopo prevista.
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   (a)  Il testo dell'art. 1 della decisione 90/640/CEE del Consiglio
del 3 dicembre 1990, che autorizza la Repubblica federale di Germania
ad applicare alle truppe sovietiche stazionate sul  territorio  della
Repubblica  federale  di  Germania  una  deroga agli articoli 14 e 15
della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di  armonizzazione  delle
legislazioni  degli  Stati  membri  relative alle imposte sulla cifra
d'affari, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
n. L. 349 del 13 dicembre 1990, e' il seguente:
   "Art.  1.  -  In deroga all'art. 14, paragrafo 1, lettera g) terzo
trattino  e  all'art.  15,  punto  10,  terzo  trattino  della  sesta
direttiva,  la  Repubblica  federale  di  Germania  e' autorizzata ad
esentare,  con  restituzione  delle  imposte   pagate   allo   stadio
precedente, le operazioni seguenti:
    -  importazione  di  equipaggiamenti  delle  truppe  sovietiche e
importazioni di adeguati quantitativi di vettovaglie, rifornimenti  e
altri  beni  destinati  ad  essere usati dalle truppe sovietiche, dai
loro membri o dai relativi familiari;
    - forniture di beni  e  prestazioni  di  servizi  per  le  truppe
sovietiche,  attraverso  un  servizio ufficiale di rifornimento delle
truppe sovietiche, destinati ad essere usati o consumati dalle truppe
stesse, dai loro membri o relativi familiari".