Art. 16.
                         Regimi particolari
  1.  I  territori extra-doganali dei comuni di Livigno e di Campione
d'Italia e le acque nazionali del lago  di  Lugano  sono  considerati
esclusi dal territorio della Comunita' economica europea.
  2.  Le  operazioni relative a prodotti provenienti o destinati alla
Repubblica  di  San  Marino  sono  considerate  di  provenienza   del
territorio   dello   Stato   o  dirette  a  questo  e  devono  essere
perfezionate presso i competenti  uffici  italiani  con  l'osservanza
delle disposizioni finanziarie previste dalla convenzione di amicizia
e  buon  vicinato  del  31  marzo  1939 resa esecutiva con la legge 6
giugno 1939, n. 1320, e successive modificazioni (a).
  3. Sono esentati dall'accisa fino al  30  giugno  1999  i  prodotti
venduti  in  negozi  sotto controllo doganale e che sono trasportati,
nei limiti dei quantitativi  consentiti  dalle  vigenti  disposizioni
comunitarie,  nel bagaglio personale di un viaggiatore che si reca in
un altro  Stato  membro  con  un  volo  o  una  traversata  marittima
intracomunitaria.
  4.  I  produttori  di  vino  che  producono  in media meno di 1.000
ettolitri di vino all'anno sono considerati piccoli produttori.  Essi
sono dispensati dagli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e
da  quelli  connessi  alla  circolazione ed al controllo; sono invece
tenuti ad informare gli uffici  tecnici  di  finanza  competenti  per
territorio delle operazioni intracomunitarie effettuate, ad assolvere
agli   obblighi  prescritti  dal  regolamento  CEE  n.  986/89  della
Commissione, del 10 aprile 1989, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
delle  Comunita'  europee  n.  L106  del  18  aprile  1989  (b) e, in
particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro di scarico ed
all'emissione del documento di accompagnamento, nonche' a  sottoporsi
a  controllo.  Ai  fini della qualificazione di piccolo produttore di
vino, si fa riferimento alla produzione media dell'ultimo quinquennio
ottenuta nell'azienda vitivinicola.
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   (a)  La  legge  6  giugno 1939, n. 1320, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 217 del 16 settembre 1939, recante  esecutorieta'  della
convenzione  di  amicizia  e  buon  vicinato  stipulata  in Roma, fra
l'Italia e la Repubblica di San Marino, il 31 marzo 1939, al capo VI,
comprendenti  gli  articoli  da  44  a  52,  reca   le   disposizioni
finanziarie.
   (b)  Il  regolamento CEE n. 986/89 della Commissione del 10 aprile
1989, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti  e
alla  tenuta  dei  registri  nel  settore vitivinicolo, e' pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  2a  serie
speciale - n. 42 del 1 giugno 1989.