Art. 3. Accertamento, liquidazione e pagamento 1. Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantita' e qualita' con l'osservanza delle modalita' operative stabilite dal Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette. 2. La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantita' di prodotto l'aliquota di imposta vigente alla data dell'immissione in consumo; per i tabacchi lavorati la liquidazione si effettua applicando ai singoli prodotti l'ammontare dell'imposta vigente alla predetta data e risultante dalle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico vigenti a tale data. Per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento non puo' essere determinato, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione. 3. Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'immissione in consumo. In caso di ritardo, oltre l'applicazione delle indennita' e degli interessi di mora, non e' consentita l'immissione in consumo da parte del soggetto obbligato fino all'estinzione del debito di imposta. Per l'imposta di consumo sul gas metano devono essere osservate le modalita' vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tuttavia i termini per la presentazione della dichiarazione e per il pagamento sono unificati a trenta giorni dalla fine di ogni bimestre solare. Per i prodotti di importazione l'accisa e' riscossa con le modalita' e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non puo' essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. Resta salva, per il pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, l'applicazione della legge 18 febbraio 1963, n. 303 (a). ________________ (a) L'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303, sostituisce l'art. 24 della legge 22 dicembre1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio), con il seguente: "Art. 24 (Acquisto e vendita dei generi di monopolio aggi e indennita'). - I generi di Monopolio devono essere pagati dal rivenditore all'atto dell'acquisto, con le modalita' prescritte dall'amministrazione, e sono venduti al pubblico ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita. E' in facolta' dell'amministrazione concedere, al rivenditore che ne faccia richiesta, una dilazione al pagamento dei generi di monpolio, previa costituzione di cauzione pari all'importo dei generi prelevati. La misura della cauzione puo' essere ridotta fino ad un ventesimo di detto importo ove venga prestata collettivamente e solidalmente da piu' rivenditori e per un importo minimo di lire cinque milioni. I rivenditori sono retribuiti ad aggio e hanno inoltre diritto ad una indennita' per il trasporto dei sali. Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli, vengono fissate la misura degli aggi e delle indennita' per il trasporto dei sali, le modalita' per la loro corresponsione ai rivenditori e quelle per la prestazione della cauzione di cui al secondo e terzo comma del presente articolo".