Art. 6.
             Circolazione di prodotti soggetti ad accisa
  1.  La  circolazione  intracomunitaria  dei  prodotti  soggetti  ad
accisa,  in  regime  sospensivo,  deve  avvenire  solo  tra  depositi
fiscali, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 8.
  2.  Il  titolare  del deposito fiscale mittente e' tenuto a fornire
garanzia, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario,
del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti trasportati,  secondo
modalita'  che  saranno  definite  dal  Ministro  delle  finanze, con
proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. In attesa di tale decreto,
restano in vigore le modalita' di garanzia per il  trasporto  spiriti
in  cauzione d'imposta, vigenti al 31 dicembre 1992. La garanzia deve
avere validita' in tutti gli Stati membri della  Comunita'  economica
europea  e  ne  e' disposto lo svincolo quando e' data la prova della
presa in carico del prodotto da parte del destinatario.
  3. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti  ad
accisa  deve  avvenire  con  un  documento di accompagnamento secondo
quanto stabilito dalla normativa comunitaria e con l'osservanza delle
modalita' previste dai competenti  organi  comunitari.  Il  Ministero
delle  finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette,
puo' disporre l'eventuale suggellamento dei colli o contenitori o dei
mezzi di trasporto utilizzati.
  4. Il documento di  accompagnamento  di  cui  al  comma  3  non  e'
prescritto  per  la  circolazione  di  prodotti  soggetti  ad accisa,
provenienti da Paesi terzi o ivi destinati, quando sono sottoposti ad
un regime doganale comunitario diverso da quello  dell'immissione  in
libera  pratica  o  sono  immessi in una zona franca o in un deposito
franco.
  5.   Nel  caso  di  spedizione  di  prodotti  soggetti  ad  accisa,
effettuata fra gli Stati membri, con attraversamento di  Paesi  EFTA,
vincolati  al  regime  di  transito comunitario interno per mezzo del
documento amministrativo unico, questo documento  sostituisce  quello
previsto  dal  comma  3; in tale ipotesi dal documento amministrativo
unico deve risultare che trattasi di prodotto soggetto ad  accisa  ed
un esemplare dello stesso deve essere rispedito dal destinatario, per
l'appuramento.
  6.  Le  disposizioni  del  presente  articolo si applicano anche ai
prodotti assoggettati ad accisa e gia' immessi in consumo quando,  su
richiesta  di  un  operatore  nell'esercizio  della propria attivita'
economica, sono  avviati  ad  un  deposito  fiscale;  la  domanda  di
rimborso  dell'imposta  assolta  sui  prodotti deve essere presentata
prima della spedizione e per il rimborso si applicano le disposizioni
dell'articolo 14.
  7.  Fermo  quanto  previsto  dalle  vigenti  disposizioni  per   il
trasporto  e  la  circolazione  dei  tabacchi lavorati nel territorio
nazionale,    le    disposizioni    relative    alla     circolazione
intracomunitaria,  in  regime  sospensivo,  dei  prodotti soggetti ad
accisa si applicano anche alla circolazione entro il territorio dello
Stato dei prodotti nazionali soggetti al medesimo regime fiscale  con
l'osservanza delle modalita' stabilite con decreto del Ministro delle
finanze.