Art. 10. L'ufficio tributario a cui pervengono i documenti indicati nell'art. 8 deve: a) perforare con datario e timbrare con impronta a secco le fatture; b) acquisire i dati relativi alle singole fatture, nonche' compilare e presentare gli elenchi riepilogativi secondo le modalita' ed i termini previsti dagli articoli 22 e 24; c) prendere in consegna le somme corrispondenti all'ammontare dell'IVA; d) trasmettere all'ufficio imposta sul valore aggiunto di Pesaro, entro quindici giorni dal ricevimento: tre esemplari delle fatture e tre copie dei relativi elenchi di presentazione compilati dai cedenti sammarinesi; distinta analitica di trasmissione accompagnata da una nota in due esemplari; assegno circolare pari all'ammontare dell'IVA risultante nella distinta medesima; e) effettuare entro quindici giorni dalla richiesta versamento integrativo a favore dell'ufficio imposta sul valore aggiunto di Pesaro, dell'imposta pagata, qualora questa risulti inferiore a quella liquidata dal medesimo ufficio IVA; f) consegna e, per i successivi adempimenti, le fatture restituite dall'ufficio imposta sul valore aggiunto di Pesaro agli operatori economici sammarinesi.