Art. 10.
  L'ufficio  tributario  a  cui  pervengono  i   documenti   indicati
nell'art. 8 deve:
    a)  perforare  con  datario  e  timbrare  con impronta a secco le
fatture;
    b) acquisire  i  dati  relativi  alle  singole  fatture,  nonche'
compilare e presentare gli elenchi riepilogativi secondo le modalita'
ed i termini previsti dagli articoli 22 e 24;
    c)  prendere  in  consegna  le somme corrispondenti all'ammontare
dell'IVA;
    d) trasmettere all'ufficio imposta sul valore aggiunto di Pesaro,
entro quindici giorni dal ricevimento:
    tre esemplari delle fatture e tre copie dei relativi  elenchi  di
presentazione compilati dai cedenti sammarinesi;
    distinta  analitica  di  trasmissione accompagnata da una nota in
due esemplari;
    assegno circolare pari all'ammontare  dell'IVA  risultante  nella
distinta medesima;
    e)  effettuare  entro  quindici giorni dalla richiesta versamento
integrativo a favore dell'ufficio  imposta  sul  valore  aggiunto  di
Pesaro,  dell'imposta  pagata,  qualora  questa  risulti  inferiore a
quella liquidata dal medesimo ufficio IVA;
    f)  consegna  e,  per  i  successivi  adempimenti,   le   fatture
restituite  dall'ufficio  imposta  sul valore aggiunto di Pesaro agli
operatori economici sammarinesi.