Art. 11. L'ufficio imposta sul valore aggiunto di Pesaro, entro i quindici giorni successivi a quello in cui pervengono ad esso i documenti indicati alla lettera e) dell'articolo precedente, deve: 1) liquidare l'imposta dovuta; 2) rilasciare quietanza dell'avvenuto pagamento del tributo mediante emissione di bolletta; 3) annotare gli estremi della bolletta e l'ammontare dell'imposta liquidata sui tre esemplari delle fatture nonche' sui corrispondenti elenchi di presentazione; 4) restituire all'ufficio tributario sammarinese l'originale ed un esemplare delle fatture, due esemplari dei corrispondenti elenchi di presentazione, nonche', in segno di ricevuta, una copia della distinta di trasmissione con il timbro a secco o a calendario dell'ufficio e la firma del titolare o di un funzionario appositamente delegato; 5) trattenere agli atti una copia delle fatture quale titolo dell'avvenuta riscossione del tributo; 6) richiedere all'ufficio tributario sammarinese l'integrazione dell'imposta versata qualora questa risulti inferiore a quella liquidata; 7) rimborsare all'ufficio tributario, secondo le modalita' che verranno definite, eventuali somme versate in eccedenza rispetto alla liquidazione, nonche' l'imposta pagata relativa ad operazioni non andate a buon fine.