Art. 11.
  L'ufficio imposta sul valore aggiunto di Pesaro, entro  i  quindici
giorni  successivi  a  quello  in  cui pervengono ad esso i documenti
indicati alla lettera e) dell'articolo precedente, deve:
   1) liquidare l'imposta dovuta;
   2)  rilasciare  quietanza  dell'avvenuto  pagamento  del   tributo
mediante emissione di bolletta;
   3)  annotare gli estremi della bolletta e l'ammontare dell'imposta
liquidata sui tre esemplari delle fatture nonche' sui  corrispondenti
elenchi di presentazione;
   4) restituire all'ufficio tributario sammarinese l'originale ed un
esemplare  delle fatture, due esemplari dei corrispondenti elenchi di
presentazione,  nonche',  in  segno  di  ricevuta,  una  copia  della
distinta  di  trasmissione  con  il  timbro  a  secco  o a calendario
dell'ufficio  e  la  firma  del  titolare   o   di   un   funzionario
appositamente delegato;
   5)  trattenere  agli  atti  una  copia  delle fatture quale titolo
dell'avvenuta riscossione del tributo;
   6) richiedere all'ufficio  tributario  sammarinese  l'integrazione
dell'imposta  versata  qualora  questa  risulti  inferiore  a  quella
liquidata;
   7) rimborsare all'ufficio tributario,  secondo  le  modalita'  che
verranno definite, eventuali somme versate in eccedenza rispetto alla
liquidazione,  nonche'  l'imposta  pagata  relativa ad operazioni non
andate a buon fine.