Art. 12.
  L'operatore economico italiano deve annotare le  fatture  originali
nel  registro  di  cui  all'art.  25 del decreto del Presidente della
Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  e  puo' operare, ai sensi degli articoli 19 e seguenti
dello stesso decreto, la detrazione dell'imposta  pagata  in  via  di
rivalsa.  Non  e'  tenuto  a  compilare  l'elenco riepilogativo degli
acquisti di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
  Gli  enti  non  commerciali  che  effettuano  acquisti  nell'ambito
dell'attivita'   istituzionale,   effettuano   l'annotazione    nella
corrispondente contabilita'.