Art. 12. L'operatore economico italiano deve annotare le fatture originali nel registro di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni, e puo' operare, ai sensi degli articoli 19 e seguenti dello stesso decreto, la detrazione dell'imposta pagata in via di rivalsa. Non e' tenuto a compilare l'elenco riepilogativo degli acquisti di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Gli enti non commerciali che effettuano acquisti nell'ambito dell'attivita' istituzionale, effettuano l'annotazione nella corrispondente contabilita'.