Art. 8.
  Gli  operatori  economici  sammarinesi  i  quali  cedono  beni   ad
operatori  economici  ovvero  enti  non commerciali muniti di partita
IVA, anche se agiscono  nell'esercizio  di  attivita'  istituzionali,
aventi  sede,  residenza  o  domicilio nella Repubblica italiana sono
tenuti ad:
    a) emettere  fattura  in  quattro  esemplari,  indicando  sia  il
proprio  numero  di  identificazione sia quello della partita IVA del
cessionario italiano;
    b)  indicare  sulla  fattura  l'ammontare  dell'IVA  dovuta   dal
cessionario   in   correlazione   al   tipo  di  beni  ceduti  ed  al
corrispettivo delle operazioni poste in essere;
    c)  presentare  al  proprio  ufficio  tributario  dette   fatture
accompagnate da un elenco riepilogativo in quattro esemplari;
    d)  consegnare  al'ufficio  tributario  la  somma  corrispondente
all'ammontare dell'IVA risultante sull'elenco di presentazione;
    e)  trasmettere  la  fattura  originale  restituita  dall'ufficio
tributario al cessionario italiano.