Art. 8. Gli operatori economici sammarinesi i quali cedono beni ad operatori economici ovvero enti non commerciali muniti di partita IVA, anche se agiscono nell'esercizio di attivita' istituzionali, aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica italiana sono tenuti ad: a) emettere fattura in quattro esemplari, indicando sia il proprio numero di identificazione sia quello della partita IVA del cessionario italiano; b) indicare sulla fattura l'ammontare dell'IVA dovuta dal cessionario in correlazione al tipo di beni ceduti ed al corrispettivo delle operazioni poste in essere; c) presentare al proprio ufficio tributario dette fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in quattro esemplari; d) consegnare al'ufficio tributario la somma corrispondente all'ammontare dell'IVA risultante sull'elenco di presentazione; e) trasmettere la fattura originale restituita dall'ufficio tributario al cessionario italiano.