Art. 9.
  I beni provenienti a  qualsiasi  titolo  dalla  Repubblica  di  San
Marino  debbono essere trasportati o spediti nel territorio italiano,
dal  cedente  o  dall'acquirente  o  da  terzi  per  loro  conto  con
l'osservanza  delle  disposizioni  contenute nel titoto I del decreto
ministeriale 24 gennaio 1979.