Art. 10. 
                              Le parti 
  1. Sono parti nel  processo  dinanzi  alle  commissioni  tributarie
oltre al ricorrente, l'ufficio del Ministero delle finanze  o  l'ente
locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato
l'atto impugnato  o  non  ha  emanato  l'atto  richiesto  ovvero,  se
l'ufficio e' un centro  di  servizio,  l'ufficio  delle  entrate  del
Ministero  delle  finanze  al  quale  spettano  le  attribuzioni  sul
rapporto controverso.