Art. 11 
                   Capacita' di stare in giudizio 
 
  1. Le parti diverse da quelle indicate nei  commi  2  e  3  possono
stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale.  La
procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro
il  quarto  grado  ai  soli  fini  della  partecipazione  all'udienza
pubblica, puo' risultare anche da scrittura privata non autenticata. 
  2. L'ufficio del Ministero  delle  finanze  nei  cui  confronti  e'
proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l'ufficio
del contenzioso della direzione regionale o compartimentale  ad  esso
sovraordinata. 
  3. L'ente locale nei cui confronti e' proposto il  ricorso  sta  in
giudizio mediante l'organo di  rappresentanza  previsto  dal  proprio
ordinamento.