Art. 12. 
                        L'assistenza tecnica 
 
  1. Le parti, diverse dall'ufficio del  Ministero  delle  finanze  o
dall'ente locale nei cui confronti  e'  stato  proposto  il  ricorso,
devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato. 
  2. Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi  alle  commissioni
tributarie,  se  iscritti  nei  relativi  albi   professionali,   gli
avvocati,  i  procuratori  legali,  i   dottori   commercialisti,   i
ragionieri  e  i  periti   commerciali.   Sono   altresi'   abilitati
all'assistenza  tecnica  dinanzi  alle  commissioni  tributarie,   se
iscritti nei relativi albi professionali, i  consulenti  del  lavoro,
per le materie concernenti le ritenute  alla  fonte  sui  redditi  di
lavoro dipendente ed  assimilati  e  gli  obblighi  di  sostituto  di
imposta  relativi  alle  ritenute  medesime,   gli   ingegneri,   gli
architetti, i geometri, i periti edili, i  dottori  in  agraria,  gli
agronomi e i periti agrari, per le materie concernenti  l'estensione,
il classamento dei  terreni  e  la  ripartizione  dell'estimo  fra  i
compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa  particella,  la
consistenza, il classamento delle singole unita' immobiliari urbane e
l'attribuzione  della  rendita  catastale,  i  soggetti  iscritti  in
elenchi da tenersi presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria
individuati con decreto del Ministro delle finanze. 
  3. Ai difensori di cui al comma 2 deve essere conferito  l'incarico
con atto pubblico o con scrittura privata  autenticata  od  anche  in
calce o a  margine  di  un  atto  del  processo,  nel  qual  caso  la
sottoscrizione autografa  e'  certificata  dallo  stesso  incaricato.
All'udienza pubblica l'incarico puo' essere conferito oralmente e  se
ne da' atto a verbale. 
  4. L'ufficio del Ministero delle finanze, nel giudizio  di  secondo
grado, puo' essere assistito dall'Avvocatura dello Stato. 
  5. Le controversie riguardanti tributi in  contestazione  d'importo
inferiore a 1.000.000 di lire, anche se concernenti  atti  impositivi
dei comuni e degli altri  enti  locali,  nonche'  i  ricorsi  di  cui
all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica  28  novembre
1980, n.  787,  possono  essere  proposti  direttamente  dalle  parti
interessate,  che,  nei  procedimenti  relativi,  possono  stare   in
giudizio  anche  senza  assistenza  tecnica.  Il   presidente   della
commissione o della sezione o il collegio possono  tuttavia  ordinare
alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro
il quale la stessa e' tenuta, a pena di inammissibilita', a conferire
l'incarico a un difensore abilitato. 
  6. I soggetti in possesso  dei  requisiti  richiesti  nel  comma  2
possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza  di  altri
difensori.