Art. 13 
                     Assistenza tecnica gratuita 
 
  1.  E'  assicurata  innanzi  alle  commissioni  tributarie  ai  non
abbienti l'assistenza tecnica gratuita, secondo le  disposizioni  del
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, e successive modificazioni e
integrazioni.  L'attivita'  gratuita   di   assistenza   tecnica   e'
obbligatoria per tutti i soggetti indicati nell'art. 12, comma 2. 
  2. E' costituita presso ogni commissione tributaria la  commissione
per l'assistenza tecnica  gratuita,  composta  da  un  presidente  di
sezione, che la presiede, da  un  giudice  tributario  designato  dal
presidente della commissione, nonche' da tre iscritti  negli  albi  o
elenchi di cui all'art. 12, comma 2, designati al principio  di  ogni
anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui  ha
sede la commissione e dalla direzione regionale  delle  entrate.  Per
ciascun  componente  e'  designato  anche  un  membro  supplente.  Al
presidente e ai componenti non spetta  alcun  compenso.  Esercita  le
funzioni di segretario  un  funzionario  dell'ufficio  di  segreteria
della commissione tributaria. 
  3. Le commissioni per l'assistenza tecnica gratuita si  pronunziano
in unico grado e  i  giudici  tributari  che  ne  fanno  parte  hanno
l'obbligo di astenersi nei processi riguardanti controversie da  loro
esaminate quali componenti di tali commissioni. 
  4. La sorveglianza di cui all'art. 4, primo e  secondo  comma,  del
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, e' esercitata dal presidente
della commissione tributaria. 
 
          Note all'art. 13:
             -  Il R.D. 30 dicembre 1926, n. 3278, concerne la "Legge
          delle tasse sui contratti di borsa".
             - Il testo dei commi 1 e  2  dell'art.  4  del  R.D.  30
          dicembre 1926, n. 3278 e' il seguente:
             "Art.   4.   -  Le  tasse  di  cui  all'art.  2  possono
          corrispondersi, oltreche' con i foglietti  bollati  venduti
          dall'amministrazione,  con  fogli  stampati  su  carta  non
          filigranata,  muniti  preventivamente  dagli   uffici   del
          registro   con  marche  o  con  punzone  di  corrispondente
          importo. Le marche devono essere  annullate  esclusivamente
          dagli  uffici del registro col bollo a calendario giusta le
          norme impartite dal Ministero delle finanze.
             E' fatta eccezione per i moduli relativi ai contratti  a
          contanti  ed  a  termine tra persone ammesse a negoziare al
          mercato ufficiale, pei quali la tassa di centesimi 10  puo'
          essere   corrisposta   a  mezzo  di  marche  da  annullarsi
          direttamente dalla parte con la scritturazione  della  data
          nei   modi  che  verranno  stabiliti  dal  Ministero  delle
          finanze".