Art. 14. 
                    Litisconsorzio ed intervento 
  1.  Se  l'oggetto  del  ricorso  riguarda   inscindibilmente   piu'
soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la
controversia non puo' essere decisa limitatamente ad alcuni di essi. 
  2. Se il ricorso non e' stato proposto da o nei confronti di  tutti
i soggetti indicati  nel  comma  1  e'  ordinata  l'integrazione  del
contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro  un  termine
stabilito a pena di decadenza. 
  3.  Possono  intervenire  volontariamente  o  essere  chiamati   in
giudizio i soggetti che,  insieme  al  ricorrente,  sono  destinatari
dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso. 
  4. Le parti chiamate  si  costituiscono  in  giudizio  nelle  forme
prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili. 
  5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3  intervengono  nel  processo
notificando apposito atto a tutte  le  parti  e  costituendosi  nelle
forme di cui al comma precedente. 
  6. Le parti chiamate in causa  o  intervenute  volontariamente  non
possono impugnare autonomamente l'atto se per esse al  momento  della
costituzione e' gia' decorso il termine di decadenza.