Art. 15. Spese del giudizio 1. La parte soccombente e' condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria puo' dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile. 2. I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base delle rispettive tariffe professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all'art. 12, comma 2, si applica la tariffa vigente per i ragionieri.
Note all'art. 15: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 92 del codice di procedura civile: "Se vi e' soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice puo' commpensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti".