Art. 15. 
                         Spese del giudizio 
 
  1. La parte soccombente e' condannata a  rimborsare  le  spese  del
giudizio  che  sono  liquidate  con  la  sentenza.   La   commissione
tributaria puo' dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a
norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile. 
  2.  I  compensi  agli  incaricati  dell'assistenza   tecnica   sono
liquidati sulla base delle  rispettive  tariffe  professionali.  Agli
iscritti negli elenchi di cui all'art. 12, comma  2,  si  applica  la
tariffa vigente per i ragionieri. 
 
          Note all'art. 15:
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 2 dell'art. 92 del
          codice di procedura civile: "Se vi e' soccombenza reciproca
          o  concorrono  altri  giusti  motivi,   il   giudice   puo'
          commpensare,  parzialmente  o  per  intero, le spese tra le
          parti".