Art. 16. 
                    Comunicazioni e notificazioni 
 
  1. Le comunicazioni sono fatte  mediante  avviso  della  segreteria
della commissione tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano
immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del  servizio  postale  in
plico  senza  busta  raccomandato  con  avviso  di  ricevinento.   Le
comunicazioni all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente lo-
cale possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in  duplice
esemplare, uno dei quali, immediatamente datato  e  sottoscritto  per
ricevuta, e' restituito alla segreteria della commissione tributaria.
La segreteria puo' anche richiedere la notificazione  dell'avviso  da
parte dell'ufficio giudiziario o del messo comunale  nelle  forme  di
cui al comma seguente. 
  2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli  137
e seguenti del codice di  procedura  civile,  salvo  quanto  disposto
dall'art. 17. 
  3. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo
del servizio postale mediante spedizione  dell'atto  in  plico  senza
busta raccomandato con avviso di ricevimento ovvero  all'ufficio  del
Ministero  delle  finanze  ed  all'ente  locale   mediante   consegna
dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia. 
  4. L'ufficio del Ministero delle finanze e l'ente locale provvedono
alle notificazioni anche a  mezzo  del  messo  comunale  o  di  messo
autorizzato dall'amministrazione finanziaria, con l'osservanza  delle
disposizioni di cui al comma 2. 
  5. Qualunque comunicazione o notificazione  a  mezzo  del  servizio
postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che
hanno inizio dalla  notificazione  o  dalla  comunicazione  decorrono
dalla data in cui l'atto e' ricevuto.