Art. 17. 
              Luogo delle comunicazioni e notificazioni 
  1. Le  comunicazioni  e  le  notificazioni  sono  fatte,  salva  la
consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza,  nella
residenza o nella sede dichiarata  dalla  parte  all'atto  della  sua
costituzione  in  giudizio.  Le  variazioni  del  domicilio  o  della
residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno  successivo  a
quello in cui sia stata notificata alla segreteria della  commissione
e alle parti costituite la denuncia di variazione. 
  2. L'indicazione della residenza o  della  sede  e  l'elezione  del
domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo. 
  3. Se mancano l'elezione di  domicilio  o  la  dichiarazione  della
residenza o della sede nel territorio dello Stato o se  per  la  loro
assoluta incertezza la notificazione o la  comunicazione  degli  atti
non e' possibile, questi  sono  comunicati  o  notificati  presso  la
segreteria della commissione.