Art. 10. 
  1. Il  Ministero  della  sanita'  comunica  alla  Commissione,  per
l'approvazione, i programmi per i riconoscimenti di cui agli articoli
5, comma 1, e 6, comma 1, specificando, in particolare: 
    a) la zona geografica e le aziende interessate; 
    b)  le  misure  che  i  servizi  ufficiali  devono  adottare  per
garantire lo svolgimento del programma; 
    c) le procedure seguite  dai  laboratori  riconosciuti,  il  loro
numero e la loro ubicazione; 
    d) l'importanza delle malattie di cui all'allegato A, colonna  1,
degli elenchi I e II; 
    e) le misure di lotta previste in caso di individuazione di  tali
malattie. 
  2. Il programma presentato  puo'  essere  modificato  o  completato
secondo  le  procedure  comunitarie;  secondo  le  stesse  procedure,
possono essere apportate modifiche  al  programma  approvato  e  alle
garanzie previste agli articoli 7 e 8. 
  3.  Dopo  l'approvazione  del  programma  di  cui   al   comma   1,
l'introduzione di animali e di prodotti d'acquacoltura nelle  zone  o
aziende interessate dal  programma  stesso  e'  soggetta  alle  norme
previste agli articoli 7 e 8.