Art. 10. 1. Il Ministero della sanita' comunica alla Commissione, per l'approvazione, i programmi per i riconoscimenti di cui agli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, specificando, in particolare: a) la zona geografica e le aziende interessate; b) le misure che i servizi ufficiali devono adottare per garantire lo svolgimento del programma; c) le procedure seguite dai laboratori riconosciuti, il loro numero e la loro ubicazione; d) l'importanza delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1, degli elenchi I e II; e) le misure di lotta previste in caso di individuazione di tali malattie. 2. Il programma presentato puo' essere modificato o completato secondo le procedure comunitarie; secondo le stesse procedure, possono essere apportate modifiche al programma approvato e alle garanzie previste agli articoli 7 e 8. 3. Dopo l'approvazione del programma di cui al comma 1, l'introduzione di animali e di prodotti d'acquacoltura nelle zone o aziende interessate dal programma stesso e' soggetta alle norme previste agli articoli 7 e 8.