Art. 11. 1. I documenti di trasporto di cui agli articoli 7 e 8 devono essere rilasciati dal servizio ufficiale del luogo di origine, nelle 48 ore che precedono il carico, oltre che in italiano, nella lingua o nelle lingue ufficiali del luogo di destinazione. Essi devono essere costituiti da un unico foglio e riguardare un solo destinatario. La loro validita' e' di dieci giorni. 2. Ogni partita di animali e di prodotti d'acquacoltura deve essere esattamente identificata, in modo che si possa risalire all'azienda di origine e verificare, se del caso, la concordanza della natura di tali prodotti con le indicazioni riportate nel documento di trasporto. Le indicazioni possono essere impresse direttamente sul contenitore o su un'etichetta apposta su di esso o sul documento di trasporto.