Art. 11. 
  1. I documenti di trasporto di cui  agli  articoli  7  e  8  devono
essere rilasciati dal servizio ufficiale del luogo di origine,  nelle
48 ore che precedono il carico, oltre che in italiano, nella lingua o
nelle lingue ufficiali del luogo di destinazione. Essi devono  essere
costituiti da un unico foglio e riguardare un solo  destinatario.  La
loro validita' e' di dieci giorni. 
  2. Ogni partita di animali e di prodotti d'acquacoltura deve essere
esattamente identificata, in modo che si possa  risalire  all'azienda
di origine e verificare, se del caso, la concordanza della natura  di
tali  prodotti  con  le  indicazioni  riportate  nel   documento   di
trasporto. Le indicazioni possono essere  impresse  direttamente  sul
contenitore o su un'etichetta apposta su di esso o sul  documento  di
trasporto.