Art. 15. 
  1. I piani di campionamento e i metodi diagnostici per  individuare
e confermare la presenza delle  malattie  elencate  nell'allegato  A,
colonna 1, sono fissati secondo le procedure comunitarie.  Nei  piani
di campionamento si deve tener  conto  della  presenza  nell'ambiente
acquatico di pesci, crostacei o molluschi selvatici.