Art. 5. 
  1. Per ottenere la qualifica di "zona  riconosciuta"  relativamente
ad una o piu' malattie  di  cui  all'allegato  A,  colonna  1,  degli
elenchi I e II, il Ministero della sanita' invia alla Commissione  la
documentazione relativa alle condizioni indicate, a seconda dei casi,
nell'allegato B, punti I.B, II.B o III.B, segnalando le  disposizioni
nazionali che garantiscono  il  rispetto  delle  regole  previste,  a
seconda dei casi, nell'allegato B, punti I.C, II.C o III.C. 
  2. Il Ministero della sanita' puo' sospendere il riconoscimento  di
una zona conformemente all'allegato B, punti I.D.5, II.D o III.D.5, e
ne informa la Commissione ai fini della revoca. 
  3. Il Ministero della sanita' comunica alle regioni ed  alle  prov-
ince autonome di Trento e Bolzano l'elenco  delle  zone  riconosciute
redatto ed eventualmente modificato dalla Commissione.