Art. 5. 1. Per ottenere la qualifica di "zona riconosciuta" relativamente ad una o piu' malattie di cui all'allegato A, colonna 1, degli elenchi I e II, il Ministero della sanita' invia alla Commissione la documentazione relativa alle condizioni indicate, a seconda dei casi, nell'allegato B, punti I.B, II.B o III.B, segnalando le disposizioni nazionali che garantiscono il rispetto delle regole previste, a seconda dei casi, nell'allegato B, punti I.C, II.C o III.C. 2. Il Ministero della sanita' puo' sospendere il riconoscimento di una zona conformemente all'allegato B, punti I.D.5, II.D o III.D.5, e ne informa la Commissione ai fini della revoca. 3. Il Ministero della sanita' comunica alle regioni ed alle prov- ince autonome di Trento e Bolzano l'elenco delle zone riconosciute redatto ed eventualmente modificato dalla Commissione.