Art. 9. 
  1. L'immissione sul mercato, ai fini del consumo umano, in una zona
riconosiuta, di prodotti d'acquacoltura originari  di  una  zona  non
riconosciuta, e' soggetta ai seguenti requisiti: 
    a) i pesci sensibili  alle  malattie  previste  nell'allegato  A,
colonna 1 degli elenchi I e II, sono uccisi ed  eviscerati  prima  di
essere spediti; se i pesci provengono da un'azienda riconosciuta sita
in una zona non riconosciuta. 
    b) i molluschi vivi, sensibili alle malattie di cui  all'allegato
A, colonna 1, degli elenchi I e II, sono destinati al  consumo  umano
diretto  o  consegnati  all'industria  conserviera,  con  divieto  di
rimetterli in acqua, salvo che provengano da un'azienda  riconosciuta
sita in una zona litoranea non riconosciuta o  siano  temporaneamente
immersi in bacini di deposito o in  centri  di  depurazione  all'uopo
predisposti  e  riconosciuti  dall'autorita'  competente,  dotati  in
particolare di un sistema di trattamento e disinfezione  delle  acque
residue. Le condizioni per il  riconoscimento  sono  stabilite  dalla
Commissione.