Art. 9. 1. L'immissione sul mercato, ai fini del consumo umano, in una zona riconosiuta, di prodotti d'acquacoltura originari di una zona non riconosciuta, e' soggetta ai seguenti requisiti: a) i pesci sensibili alle malattie previste nell'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II, sono uccisi ed eviscerati prima di essere spediti; se i pesci provengono da un'azienda riconosciuta sita in una zona non riconosciuta. b) i molluschi vivi, sensibili alle malattie di cui all'allegato A, colonna 1, degli elenchi I e II, sono destinati al consumo umano diretto o consegnati all'industria conserviera, con divieto di rimetterli in acqua, salvo che provengano da un'azienda riconosciuta sita in una zona litoranea non riconosciuta o siano temporaneamente immersi in bacini di deposito o in centri di depurazione all'uopo predisposti e riconosciuti dall'autorita' competente, dotati in particolare di un sistema di trattamento e disinfezione delle acque residue. Le condizioni per il riconoscimento sono stabilite dalla Commissione.