Art. 3. 
Misure precauzionali per lo sfollamento  delle  persone  in  caso  di
                              emergenza 
  1. Gli edifici individuati dal precedente art. 1, comma  1,  devono
essere provvisti di un sistema organizzato di vie di  uscita  per  il
deflusso rapido ed ordinato delle persone  verso  luoghi  sicuri,  al
fine di evitare pericoli per la loro incolumita' nel caso  d'incendio
o di qualsiasi altro sinistro. 
  2. Al fine di garantire l'incolumita' delle  persone,  deve  essere
individuato il tratto piu'  breve  che  esse  devono  percorrere  per
raggiungere le uscite. Il relativo percorso deve avere in ogni  punto
una larghezza non inferiore a cm 90, deve essere privo di ostacoli  e
deve essere segnalato da cartelli posti  ad  intervalli  regolari  di
trenta metri, sui quali devono essere  indicate,  in  modo  chiaro  e
leggibile, le istruzioni sul  comportamento  che  le  persone  devono
adottare, nel caso di pericolo, e che  sono  redatte  in  conformita'
alle disposizioni dell'art. 11 del presente regolamento. 
  3. Il massimo affollamento  consentito  dovra'  essere  commisurato
alla capacita' di deflusso del sistema esistente di due vie  d'uscita
valutata pari a sessanta persone, per ogni modulo  ("modulo  uno"  cm
60). 
  4. Il conteggio delle uscite puo'  essere  effettuato  sommando  la
larghezza di tutte le porte (di larghezza non inferiore a cm 90), che
immettono in luogo  sicuro.  La  misurazione  della  larghezza  delle
uscite va eseguita nel punto piu' stretto dell'uscita. 
  5.  Nel  computo  della  larghezza  delle  uscite  possono   essere
conteggiati anche  gli  ingressi,  se  questi  consentono  un  facile
deflusso verso l'esterno in caso di emergenza. 
  6.  Ove  il  sistema  di  vie  di  uscita  non  sia  conforme  alle
prescrizioni contenute nei precedenti commi del presente articolo, si
deve procedere alla  riduzione  dell'affollamento  con  l'ausilio  di
sistemi che controllino il flusso dei  visitatori  in  uscita  ed  in
entrata.