Art. 3. Misure precauzionali per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza 1. Gli edifici individuati dal precedente art. 1, comma 1, devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie di uscita per il deflusso rapido ed ordinato delle persone verso luoghi sicuri, al fine di evitare pericoli per la loro incolumita' nel caso d'incendio o di qualsiasi altro sinistro. 2. Al fine di garantire l'incolumita' delle persone, deve essere individuato il tratto piu' breve che esse devono percorrere per raggiungere le uscite. Il relativo percorso deve avere in ogni punto una larghezza non inferiore a cm 90, deve essere privo di ostacoli e deve essere segnalato da cartelli posti ad intervalli regolari di trenta metri, sui quali devono essere indicate, in modo chiaro e leggibile, le istruzioni sul comportamento che le persone devono adottare, nel caso di pericolo, e che sono redatte in conformita' alle disposizioni dell'art. 11 del presente regolamento. 3. Il massimo affollamento consentito dovra' essere commisurato alla capacita' di deflusso del sistema esistente di due vie d'uscita valutata pari a sessanta persone, per ogni modulo ("modulo uno" cm 60). 4. Il conteggio delle uscite puo' essere effettuato sommando la larghezza di tutte le porte (di larghezza non inferiore a cm 90), che immettono in luogo sicuro. La misurazione della larghezza delle uscite va eseguita nel punto piu' stretto dell'uscita. 5. Nel computo della larghezza delle uscite possono essere conteggiati anche gli ingressi, se questi consentono un facile deflusso verso l'esterno in caso di emergenza. 6. Ove il sistema di vie di uscita non sia conforme alle prescrizioni contenute nei precedenti commi del presente articolo, si deve procedere alla riduzione dell'affollamento con l'ausilio di sistemi che controllino il flusso dei visitatori in uscita ed in entrata.