Art. 4. Divieto di comunicazione tra ambienti ove e' svolta una attivita' diversa 1. Le attivita' disciplinate dal presente regolamento devono svolgersi in locali non comunicanti con altri locali ove si svolgono attivita' soggette che non abbiano relazione con l'attivita' principale. Qualora esista questa comunicazione la stessa deve essere protetta mediante infissi e tamponature aventi caratteristiche REI 120.
Nota all'articolo 4: - Negli articoli sopra citati, componenti il capo II del regolamento, sono fornite disposizioni di prevenzione antincendio attinenti ad argomenti specifici: misure precauzionali per lo sfollamento del pubblico in caso di emergenza; divieti e prescrizioni per le attivita' svolte negli edifici disciplinati dal regolamento; prescrizioni per i depositi; richiamo alle disposizioni di sicurezza em- anate dal Ministro dell'interno per le aree di servizi a rischio specifico (centrali termiche, autorimesse, gruppi elettrogeni, ecc.); richiamo alla legislazione in materia di impianti elettrici; specificazioni dei mezzi di spegnimento, di cui, a norma del regolamento in questione, devono essere dotati gli edifici disciplinati dal regolamento medesimo.