Art. 5. Disposizioni relative allo svolgimento di attivita' negli edifici 1. E' vietato l'uso delle fiamme libere, di fornelli o stufe a gas, di stufe elettriche con resistenza in vista, di stufe a kerosene, di apparecchi a incandescenza senza protezione, nonche' il deposito di sostanze che possono, comunque, provocare incendi o esplosioni. 2. E' vietato il deposito di sostanze infiammabili in quantita' eccedenti il normale uso giornaliero, qualora le medesime sostanze debbano essere utilizzate all'interno dell'edificio per attivita' di restauro delle opere ivi presenti. Negli ambienti ove e' svolta l'attivita' di restauro devono essere utilizzati impianti elettrici, anche provvisori, che in tutte le loro parti non costituiscano cause di pericolo. 3. Gli elementi di arredo combustibili, posti in ogni singolo ambiente, che costituiscono i carichi di incendio elencati anche in allegato al certificato di prevenzione incendi, non possono essere incrementati. Non sono considerati elementi di arredo gli oggetti esposti al pubblico. 4. Negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale e nelle rampe, non possono essere posti elementi di arredo combustibili, oltre al carico di incendio esistente costituito dalle strutture e dal materiale esposto, riportato nel certificato di prevenzione incendi. 5. Qualora negli edifici si svolgano nuove attivita' dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero siano ampliate le aree ove le attivita' sono svolte, il carico d'incendio relativo agli arredi e al materiale da esporre, di tipo combustibile, con esclusione delle strutture e degli infissi combustibili esistenti, non possono superare i dieci chili di quantita' equivalente di legno per metro quadrato in ogni singolo ambiente. I nuovi elementi di arredo combustibili, che siano successivamente introdotti negli ambienti, devono possedere le seguenti caratteristiche di reazione al fuoco: a) i materiali di rivestimento dei pavimenti devono essere di classe non superiore a 2; b) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambi i lati e gli altri materiali di rivestimento devono essere di classe 1; c) i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM. I materiali citati dovranno essere certificati nella prescritta classe di reazione al fuoco secondo le specificazioni del decreto ministeriale 26 giugno 1984 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1984, n. 234).
Nota all'articolo 5: - Negli articoli sopra citati, componenti il capo II del regolamento, sono fornite disposizioni di prevenzione antincendio attinenti ad argomenti specifici: misure precauzionali per lo sfollamento del pubblico in caso di emergenza; divieti e prescrizioni per le attivita' svolte negli edifici disciplinati dal regolamento; prescrizioni per i depositi; richiamo alle disposizioni di sicurezza em- anate dal Ministro dell'interno per le aree di servizi a rischio specifico (centrali termiche, autorimesse, gruppi elettrogeni, ecc.); richiamo alla legislazione in materia di impianti elettrici; specificazioni dei mezzi di spegnimento, di cui, a norma del regolamento in questione, devono essere dotati gli edifici disciplinati dal regolamento medesimo.