Art. 6. 
                           D e p o s i t i 
  1. Nei depositi di materiale di  interesse  storico  ed  artistico,
collocati  all'interno  degli  edifici  disciplinati   dal   presente
regolamento, il materiale  ivi  conservato  deve  essere  posizionato
all'interno del locale in modo da mantenere uno spazio libero  di  un
metro dal soffitto e consentire i passaggi liberi non inferiori a  cm
90 tra i materiali ivi depositati. 
  2. Le comunicazioni tra i locali adibiti a  deposito  ed  il  resto
dell'edificio debbono avvenire tramite porte  aventi  caratteristiche
REI 120, che di regola devono essere chiuse. 
  3. Nei depositi, il cui carico d'incendio e' superiore a  50  chili
di quantita' equivalente di legno per metro quadrato, debbono  essere
installati impianti di spegnimento automatico. Gli agenti estinguenti
devono essere compatibili con i materiali depositati. 
  4. Nei locali dovra' essere  assicurata  la  ventilazione  naturale
pari a 1/30 della superficie in pianta o numero  due  ricambi  d'aria
ambiente per ora con mezzi meccanici. 
 
          Nota all'articolo 6:
             - Negli articoli sopra citati, componenti il capo II del
          regolamento,  sono  fornite  disposizioni  di   prevenzione
          antincendio   attinenti   ad  argomenti  specifici:  misure
          precauzionali per lo sfollamento del pubblico  in  caso  di
          emergenza;  divieti  e prescrizioni per le attivita' svolte
          negli edifici disciplinati  dal  regolamento;  prescrizioni
          per i depositi; richiamo alle disposizioni di sicurezza em-
          anate  dal  Ministro  dell'interno per le aree di servizi a
          rischio specifico (centrali termiche,  autorimesse,  gruppi
          elettrogeni,  ecc.);  richiamo alla legislazione in materia
          di  impianti  elettrici;  specificazioni   dei   mezzi   di
          spegnimento,  di cui, a norma del regolamento in questione,
          devono  essere  dotati   gli   edifici   disciplinati   dal
          regolamento medesimo.