Art. 7. Aree a rischio specifico 1. Per le aree di servizio che comportano rischio specifico, individuate dal decreto ministeriale 16 febbraio 1982, quali le centrali termiche, le autorimesse, le officine ed i gruppi elettrogeni valgono le disposizioni in vigore emanate dal Ministero dell'interno, ai sensi della normativa citata nel precedente art. 2, comma 1. 2. Le centrali termiche, di nuova installazione, non possono essere ubicate all'interno degli edifici disciplinati dal presente regolamento.
Nota all'articolo 7: - Negli articoli sopra citati, componenti il capo II del regolamento, sono fornite disposizioni di prevenzione antincendio attinenti ad argomenti specifici: misure precauzionali per lo sfollamento del pubblico in caso di emergenza; divieti e prescrizioni per le attivita' svolte negli edifici disciplinati dal regolamento; prescrizioni per i depositi; richiamo alle disposizioni di sicurezza em- anate dal Ministro dell'interno per le aree di servizi a rischio specifico (centrali termiche, autorimesse, gruppi elettrogeni, ecc.); richiamo alla legislazione in materia di impianti elettrici; specificazioni dei mezzi di spegnimento, di cui, a norma del regolamento in questione, devono essere dotati gli edifici disciplinati dal regolamento medesimo.