Art. 8. Impianti elettrici 1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 1 marzo 1968, n. 186 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1968, n. 77) e nella legge 5 marzo 1990, n. 46 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1990, n. 59) e rispettive integrazioni e modificazioni. 2. Gli ambienti, ove e' consentito l'accesso del pubblico, devono essere dotati di un sistema di illuminazione di sicurezza, che deve indicare i percorsi di deflusso delle persone e le uscite di sicurezza. 3. L'edificio deve essere protetto contro le scariche atmosferiche, secondo la normativa tecnica vigente.
Nota all'articolo 8: - Negli articoli sopra citati, componenti il capo II del regolamento, sono fornite disposizioni di prevenzione antincendio attinenti ad argomenti specifici: misure precauzionali per lo sfollamento del pubblico in caso di emergenza; divieti e prescrizioni per le attivita' svolte negli edifici disciplinati dal regolamento; prescrizioni per i depositi; richiamo alle disposizioni di sicurezza em- anate dal Ministro dell'interno per le aree di servizi a rischio specifico (centrali termiche, autorimesse, gruppi elettrogeni, ecc.); richiamo alla legislazione in materia di impianti elettrici; specificazioni dei mezzi di spegnimento, di cui, a norma del regolamento in questione, devono essere dotati gli edifici disciplinati dal regolamento medesimo.