Art. 8.
  1.  L'amministrazione  o l'ente che riceve la domanda di opzione la
trasmette senza indugio alla  cassa  o  al  fondo  per  il  quale  e'
avvenuta  l'opzione,  comunicando nel contempo la data dell'effettiva
assunzione in servizio del dipendente trasferito; ne invia,  inoltre,
copia,  conforme all'originale trasmessa, alla gestione pensionistica
cui il predetto dipendente era stato gia' iscritto ai sensi del comma
1 dell'art. 1.
  2. La cassa o fondo di cui al comma 1, verificata la  tempestivita'
della   domanda   di   opzione,   ne   da'   sollecita  comunicazione
all'amministrazioneo all'ente  datore  di  lavoro  ed  alla  gestione
pensionistica cui l'interessato era stato iscritto ai sensi del comma
1 dell'art. 1.