Art. 15. 
                       Indirizzi per le nomine 
  1. La lettera n) del comma 2 dell'articolo 32 della legge 8  giugno
1990, n. 142, e' sostituita dalla seguente: 
    "n)  la  definizione  degli  indirizzi  per  la   nomina   e   la
designazione dei rappresentanti del comune presso  enti,  aziende  ed
istituzioni, nonche'  la  nomina  dei  rappresentanti  del  consiglio
presso enti, aziende ed istituzioni ad esso  espressamente  riservata
dalla legge". 
 
          Nota all'art. 15:
             -   Il  testo  dell'art.  32  della  predetta  legge  n.
          142/1990, come  modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
             Art.  32 (Competenze dei consigli). - 1. Il consiglio e'
          l'organo   di   indirizzo   e   di   controllo    politico-
          amministrativo.
             2.  Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti
          atti fondamentali:
               a) gli statuti dell'ente e delle aziende  speciali,  i
          regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
               b)   i   programmi,   le   relazioni   previsionali  e
          programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di  opere
          pubbliche,  i  bilanci  annuali  e  pluriennali  e relative
          variazioni, i conti  consuntivi,  i  piani  territoriali  e
          urbanistici,  i programmi annuali e pluriennali per la loro
          attuazione, le eventuali  deroghe  ad  essi,  i  pareri  da
          rendere nelle dette materie;
               c)   la  disciplina  dello  stato  giuridico  e  delle
          assunzioni del personale; le piante organiche e le relative
          variazioni;
               d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra  comuni  e
          provincia,  la costituzione e la modificazione di forme as-
          sociative;
               e)  l'istituzione,  i   compiti   e   le   norme   sul
          funzionamento   degli   organismi  di  decentramento  e  di
          partecipazione;
               f)  l'assunzione  diretta  dei  pubblici  servizi,  la
          costituzione  di  istituzioni  e  di  aziende  speciali, la
          concessione  dei  pubblici   servizi,   la   partecipazione
          dell'ente  locale  a societa' di capitali, l'affidamento di
          attivita' o servizi mediante convenzione;
               g)  l'istituzione  e  l'ordinamento  dei  tributi,  la
          disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni
          e dei servizi;
               h)  gli  indirizzi da osservare da parte delle aziende
          pubbliche  e  degli  enti   dipendenti,   sovvenzionati   o
          sottoposti a vigilanza;
               i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti
          obbligazionari;
               l)  le  spese che impegnino i bilanci per gli esercizi
          successivi,  escluse  quelle  relative  alle  locazioni  di
          immobili  ed  alla  somministrazione  e fornitura di beni e
          servizi a carattere continuativo;
               m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le rela-
          tive permute, gli appalti e le concessioni  che  non  siano
          previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o
          che  non  ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque,
          non rientrino nella ordinata amministrazione di funzioni  e
          servizi  di  competenza  della  giunta, del segretario o di
          altri funzionari;
               n) la definizione degli indirizzi per la nomina  e  la
          designazione  dei  rappresentanti  del  comune presso enti,
          aziende   ed   istituzioni,   nonche'   la    nomina    dei
          rappresentanti   del  consiglio  presso  enti,  aziende  ed
          istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
             3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di  cui  al
          presente  articolo  non  possono  essere  adottate  in  via
          d'urgenza da altri organi del  comune  o  della  provincia,
          salvo  quelle  attinenti  alle  variazioni  di  bilancio da
          sottoporre a ratifica del  consiglio  nei  sessanta  giorni
          successivi, a pena di decadenza".