Art. 16. Elezione del sindaco e del presidente della provincia Nomina della giunta 1. L'articolo 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' sostituito dal seguente: "Art. 34 (Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta). - 1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli. 2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo. 3. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non puo' essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore. 4. 11 sindaco puo' revocare uno o piu' assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio".