Art. 17. 
                       Competenze delle giunte 
  1. L'articolo 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Art. 35 (Competenze delle giunte). - 1. La giunta collabora con il
sindaco o con il presidente della provincia nell'amministrazione  del
comune  o  della  provincia   ed   opera   attraverso   deliberazioni
collegiali. 
   2. La giunta compie gli atti  di  amministrazione  che  non  siano
riservati  dalla  legge  al  consiglio  e  che  non  rientrino  nelle
competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco  o  del
presidente  della  provincia,  degli  organi  di  decentramento,  del
segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il sindaco e con
il  presidente  della  provincia  nell'attuazione   degli   indirizzi
generali del consiglio,  riferisce  annualmente  al  consiglio  sulla
propria attivita' e svolge attivita' propositive  e  di  impulso  nei
confronti dello stesso".