Art. 18. 
                         Mozione di sfiducia 
  1. L'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Art. 37 (Mozione di sfiducia). - 1. Il voto del consiglio comunale
o del consiglio provinciale contrario ad una  proposta  del  sindaco,
del presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta
le dimissioni degli stessi. 
  2. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte
cessano dalla carica in  caso  di  approvazione  di  una  mozione  di
sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza  assoluta  dei
componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere  motivata
e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene
messa in discussione non prima di dieci giorni  e  non  oltre  trenta
giorni dalla sua presentazione. Se la  mozione  viene  approvata,  si
procede  allo  scioglimento  del  consiglio  e  alla  nomina  di   un
commissario ai sensi delle leggi vigenti".