Art. 19. 
            Attivita' ispettiva e commissioni di indagine 
  1. Il sindaco o il presidente della provincia o  gli  assessori  da
essi delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni  e
ad  ogni  altra  istanza  di  sindacato  ispettivo   presentata   dai
consiglieri. Le modalita' della presentazione di tali  atti  e  delle
relative risposte sono disciplinate dallo statuto e  dal  regolamento
consiliare. 
  2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta  dei
propri membri, puo'  istituire  al  proprio  interno  commissioni  di
indagine   sull'attivita'   dell'amministrazione.   I   poteri,    la
composizione ed il  funzionamento  delle  suddette  commissioni  sono
disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.