Art. 22. 
              Surrogazione e supplenza dei consiglieri 
              provinciali, comunali e circoscrizionali 
  1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il  seggio
che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche
se sopravvenuta, e' attribuito al candidato che nella medesima  lista
segue immediatamente l'ultimo eletto. 
  2. Nel caso di sospensione di  un  consigliere  adottata  ai  sensi
dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come
modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio  1992,  n.  16,  il
consiglio,  nella  prima  adunanza  successiva  alla   notifica   del
provvedimento di sospensione, procede  alla  temporanea  sostituzione
affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di  consigliere
al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il
maggior numero di voti. La supplenza ha  termine  con  la  cessazione
della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo  alla
surrogazione a norma del comma 1. 
 
          Nota all'art. 22:
             - Per il testo del comma 4- bis dell'art. 15 della sopra
          citata   legge  n.  55/1990  si  veda  la  precedente  nota
          dell'art. 20.