Art. 25. 
              Incompatibilita' tra consigliere comunale 
                      e provinciale e assessore 
  1. La carica  di  assessore  e'  incompatibile  con  la  carica  di
consigliere comunale e provinciale. 
  2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma  la  carica
di  assessore  nella  rispettiva  giunta,  cessa  dalla   carica   di
consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo  posto
subentra il primo dei non eletti. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni
con popolazione sino a 15.000 abitanti. 
  4. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i
discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado  rispettivamente
del sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi non  possono
essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.