Art. 26. 
                  Divieto di incarichi e consulenze 
  1. Al  sindaco  e  al  presidente  della  provincia,  nonche'  agli
assessori  e  ai  consiglieri  comunali  e  provinciali  e'   vietato
ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed  istituzioni
dipendenti o comunque sottoposti al controllo e  alla  vigilanza  dei
relativi comuni e province.