Art. 27. 
                          Pari opportunita' 
  1. Gli  statuti  comunali  e  provinciali  stabiliscono  norme  per
assicurare condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna ai  sensi
della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la  presenza  di
entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune  e
della provincia, nonche' degli enti, aziende ed istituzioni  da  essi
dipendenti. 
 
          Nota all'art. 27:
             -  La  legge  n.  125/1991 reca: "Azioni positive per la
          realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro".