Art. 15. Versamenti di acconto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto 1. La misura dei versamenti di acconto dell'imposta sul valore aggiunto, previsti dall'articolo 6, commi 2 e 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, del 65 e 70 per cento e' unificata ed elevata all'88 per cento. 2. Nell'anno 1993, se per il calcolo dell'acconto sono assunti i versamenti relativi al mese di dicembre o all'ultimo trimestre dell'anno 1992, ovvero alla dichiarazione annuale per tale anno, l'ammontare che ne risulta deve essere aumentato, a seconda che trattasi di contribuenti con liquidazione a cadenza mensile, ovvero con liquidazione a cadenza trimestrale, di un importo pari all'88 per cento di un dodicesimo, ovvero di un quarto dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle importazioni da altri Stati membri della Comunita' economica europea registrate o soggette a registrazione nel corso dell'anno. 3. A decorrere dalle liquidazioni mensili e trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto relative all'anno 1994, l'imposta relativa agli acquisti intracomunitari e' ammessa in detrazione con le modalita' e i termini indicati negli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'ammontare dell'imposta relativa agli acquisti intracomunitari, annotati nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto n. 633 del 1972, nel mese di dicembre 1993, ovvero nell'ultimo trimestre dell'anno 1993 se trattasi dei contribuenti di cui agli articoli 33, 73 e 74 dello stesso decreto, deve essere indicato distintamente nella relativa dichiarazione annuale ed e' computabile in detrazione solo nelle liquidazioni periodiche relative all'anno 1994, in misura pari ad un dodicesimo per ogni mese.