Art. 15. 
   Versamenti di acconto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto 
  1. La misura dei versamenti  di  acconto  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, previsti dall'articolo 6, commi  2  e  3,  della  legge  29
dicembre 1990, n. 405,  modificato  dall'articolo  1,  comma  6,  del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991,  n.  202,  del  65  e  70  per  cento  e'
unificata ed elevata all'88 per cento. 
  2. Nell'anno 1993, se per il calcolo dell'acconto  sono  assunti  i
versamenti relativi  al  mese  di  dicembre  o  all'ultimo  trimestre
dell'anno 1992, ovvero alla  dichiarazione  annuale  per  tale  anno,
l'ammontare che ne risulta  deve  essere  aumentato,  a  seconda  che
trattasi di contribuenti con liquidazione a cadenza  mensile,  ovvero
con liquidazione a cadenza trimestrale, di un importo pari all'88 per
cento di un dodicesimo, ovvero di un quarto dell'imposta  sul  valore
aggiunto relativa alle  importazioni  da  altri  Stati  membri  della
Comunita' economica europea registrate o soggette a registrazione nel
corso dell'anno. 
  3.  A  decorrere   dalle   liquidazioni   mensili   e   trimestrali
dell'imposta sul valore aggiunto relative  all'anno  1994,  l'imposta
relativa agli acquisti intracomunitari e' ammessa in  detrazione  con
le modalita' e i termini indicati negli articoli 27 e 33 del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.  L'ammontare
dell'imposta relativa agli  acquisti  intracomunitari,  annotati  nel
registro di cui all'articolo 25 del citato decreto n. 633  del  1972,
nel mese di dicembre 1993,  ovvero  nell'ultimo  trimestre  dell'anno
1993 se trattasi dei contribuenti di cui agli articoli 33,  73  e  74
dello  stesso  decreto,  deve  essere  indicato  distintamente  nella
relativa dichiarazione annuale ed e' computabile in  detrazione  solo
nelle liquidazioni periodiche relative all'anno 1994, in misura  pari
ad un dodicesimo per ogni mese.